STATUTO DELLA COMPAGNIA DELLO STILEPISANO
Art.1: Costituzione
Il giorno 9 Agosto 2006, si costituisce in Pisa la "Compagnia dello StilePisano".
Art.2: Scopi
La Compagnia dello StilePisano è una libera associazione senza scopo di lucro ed apartitica, che si propone:
- la ricerca, il recupero, lo studio e la diffusione della storia e della cultura di Pisa e del suo territorio;
- la riscoperta, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione del patrimonio artistico e architettonico della città e del suo territorio;
- la sensibilizzazione del Popolo Pisano in merito a quanto espresso nei punti a) e b), per sviluppare una forte presa di coscienza nei confronti del passato, del presente e del futuro della città, ricreando o rafforzando così una vera Identità Pisana;
- lo studio delle problematiche e delle potenzialità della città e del territorio pisano al fine di elaborare e proporre strategie di sviluppo;
- la promozione di eventi culturali, sociali ed economici volti alla valorizzazione e allo sviluppo della città e del suo territorio inteso come l'attuale conformazione geografica della Provincia di Pisa e dell'antico assetto Repubblicano al culmine della sua estensione territoriale;
- la creazione di un coordinamento fra le associazioni e le varie realtà pisane che condividano almeno in parte le finalità della Compagnia;
- di costituire veicolo d'informazione e divulgazione al fine di stimolare l'interesse sociale conforme alle finalità della Compagnia;
- di intrattenere rapporti culturali con singole persone od analoghe associazioni presenti in altre città, sia europee che extra-europee, con particolare riferimento a città e territori anticamente legati a Pisa;
Art.3: Sede e durata
La Compagnia ha sede legale in Pisa, via Conte Fazio 4 e ha durata illimitata.
Art.4: Esercizi sociali
Ogni esercizio sociale ha durata di un anno e si conclude il 31 Dicembre.
Art.5: Soci
- La Compagnia dello StilePisano è composta da un numero di soci illimitato. Possono essere soci tutti coloro che, Pisani e non, amino la città e abbiano interesse al suo sviluppo e al conseguimento degli scopi della Compagnia.
- La qualifica di socio si acquista tramite la domanda e l'accettazione insindacabile da parte del Consiglio degli Anziani, che può anche negarla, ed il versamento della quota d'iscrizione di € 20,00.
- I soci sono divisi in:
- Soci Onorari: tale qualifica viene conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio degli Anziani, a quelle persone che operano in modo eccezionale nei confronti della città di Pisa e della Compagnia.
- Soci Ordinari: tale qualifica si ottiene tramite versamento di una quota di € 20,00, ha valenza annuale ed è rinnovabile, inderogabilmente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo.
- La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità ed espulsione. Le dimissioni, la morosità e l'espulsione non danno alcun diritto al rimborso delle quote versate, né sul patrimonio sociale.
- I Soci Ordinari e Onorari hanno la facoltà di proporre in Assemblea e al consiglio direttivo iniziative, attività e argomenti di discussione che potranno essere messe ai voti alle riunioni successive.
Art.6: Censura ed espulsione dei Soci
- I soci, sia Ordinari che Onorari, che demeritano nei confronti della Compagnia possono avere la Censura da parte del Presidente su conforme parere del Consiglio degli Anziani.
- L'Espulsione può essere proposta da qualsiasi socio per indegnità e per evidente e palese ostilità alla Compagnia stessa: è presa in esame e approvata o meno dal Consiglio degli Anziani.
Art.7: Patrimonio
- Il patrimonio della Compagnia è formato dalle quote sociali, dai lasciti, da donazioni, erogazioni varie pubbliche e private, da immobili e mobili appartenenti alla compagnia.
- Il patrimonio della Compagnia è amministrato dal Consiglio degli Anziani o per esso dal Presidente.
- La responsabilità della Compagnia è limitata dall'ammontare del suo patrimonio.
- In caso di scioglimento, l'Assemblea, su proposta del Consiglio degli Anziani uscente, decide a chi devolvere il patrimonio della Compagnia.
Art.8: Organi
Sono organi della Compagnia:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio degli Anziani
Art.9: Assemblea
- L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annua e da tutti i soci onorari.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre, per:
- l'esame e l'approvazione dei bilanci;
- l'elezione dei componenti del Consiglio degli Anziani, quando occorre procedere al loro rinnovo;
- eventuali modifiche allo statuto su proposta del Consiglio degli Anziani;
- deliberare sul programma di massima delle manifestazioni e delle attività della compagnia;
- l'elezione dei Soci Onorari;
- discussione e approvazione delle proposte dei soci ordinari ed onorari;
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti;
- E' ammessa la delega, ma ciascun componente non potrà rappresentare più di un socio oltre se stesso;
- L'Assemblea viene convocata mediante invito personale, su proposta dell'Assemblea stessa precedentemente riunitasi o dal Consiglio degli Anziani.
- L'Assemblea può votare se è presente almeno la metà dei soci più uno; qualora tale condizione non si presentasse, il Consiglio degli Anziani potrà riservarsi il diritto di scegliere se procedere alla votazione con i soli soci presenti o il rinvio della votazione in data da stabilirsi.
- Può essere convocata eccezionalmente per gravi motivi, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti e paganti.
- L'Assemblea dei Soci può approvare variazioni della quota associativa e delle statuto della Compagnia, proposte dal Consiglio degli Anziani, con una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Art.10: Consiglio degli Anziani
- Il Consiglio degli Anziani è composto da 9 Soci Ordinari e/o Onorari eletti dall'Assemblea.
- Il Consiglio degli Anziani assegna tra i suoi undici membri le seguenti cariche il cui mandato ha durata di un anno solare: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
- Il Consiglio degli Anziani è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni e attività, per l'accettazione o meno dei soci nonché per la loro espulsione. Può anche proporre variazioni della quota associativa e delle statuto.
- I membri del Consiglio degli Anziani che non parteciperanno, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal loro incarico e sono sostituiti da coloro che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
- Il Consiglio degli Anziani ha il compito di accogliere le proposte dei soci e di metterle all'attenzione dell'Assemblea in modo tale che esse possano essere discusse ed eventualmente approvate attraverso la votazione.
- Al termine di ogni riunione del consiglio è redatto in forma scritta apposito verbale che sarà inoltre visualizzabile nell'apposita sezione del sito web www.compagniadellostilepisano.it
- Ogni attività o iniziativa svolta o patrocinata dalla compagnia deve ricevere la preventiva approvazione da parte dei membri del Consiglio degli Anziani. Non è consentito ai singoli soci e/o consiglieri svolgere attività in nome e per conto della compagnia senza esserne preventivamente autorizzati.
Art.11: Presidente e Vice Presidente
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio degli Anziani; cura l'osservanza delle deliberazioni prese; adottai provvedimenti d'urgenza nel caso in cui si rendano necessari, riferendo immediatamente al Consiglio Direttivo; rappresenta la Compagnia di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art.12: Segretario
Il Segretario è l'organo esecutivo della Compagnia; redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; custodisce i documenti; cura la convocazione degli organi nonché l'aggiornamento del ruolo completo dei soci; provvede all'applicazione di quanto disposto dall'Assemblea, dal Consiglio degli Anziani e dal Presidente.
Art.13: Tesoriere
Il Tesoriere ha l'incarico di provvedere alla riscossione delle quote da versarsi ai soci, nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi della Compagnia.
Art.14: I dati personali
Tutto ciò che concerne la gestioni dei date degli associati è garantito sotto il profilo della tutela della Privacy, ex d. Lgs. n°196 del 2003, in riferimento particolare all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 13.
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