Compagnia dello StilePisano

STATUTO DELLA COMPAGNIA DELLO STILEPISANO
Art.1: Costituzione
Il giorno 9 Agosto 2006, si costituisce in Pisa la "Compagnia dello StilePisano".
Art.2: Scopi
La Compagnia dello StilePisano è una libera associazione senza scopo di lucro ed apartitica, che si propone:
  1. la ricerca, il recupero, lo studio e la diffusione della storia e della cultura di Pisa e del suo territorio;
  2. la riscoperta, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione del patrimonio artistico e architettonico della città e del suo territorio;
  3. la sensibilizzazione del Popolo Pisano in merito a quanto espresso nei punti a) e b), per sviluppare una forte presa di coscienza nei confronti del passato, del presente e del futuro della città, ricreando o rafforzando così una vera Identità Pisana;
  4. lo studio delle problematiche e delle potenzialità della città e del territorio pisano al fine di elaborare e proporre strategie di sviluppo;
  5. la promozione di eventi culturali, sociali ed economici volti alla valorizzazione e allo sviluppo della città e del suo territorio inteso come l'attuale conformazione geografica della Provincia di Pisa e dell'antico assetto Repubblicano al culmine della sua estensione territoriale;
  6. la creazione di un coordinamento fra le associazioni e le varie realtà pisane che condividano almeno in parte le finalità della Compagnia;
  7. di costituire veicolo d'informazione e divulgazione al fine di stimolare l'interesse sociale conforme alle finalità della Compagnia;
  8. di intrattenere rapporti culturali con singole persone od analoghe associazioni presenti in altre città, sia europee che extra-europee, con particolare riferimento a città e territori anticamente legati a Pisa;
Art.3: Sede e durata
La Compagnia ha sede legale in Pisa, via Conte Fazio 4 e ha durata illimitata.
Art.4: Esercizi sociali
Ogni esercizio sociale ha durata di un anno e si conclude il 31 Dicembre.
Art.5: Soci
  1. La Compagnia dello StilePisano è composta da un numero di soci illimitato. Possono essere soci tutti coloro che, Pisani e non, amino la città e abbiano interesse al suo sviluppo e al conseguimento degli scopi della Compagnia.
  2. La qualifica di socio si acquista tramite la domanda e l'accettazione insindacabile da parte del Consiglio degli Anziani, che può anche negarla, ed il versamento della quota d'iscrizione di € 20,00.
  3. I soci sono divisi in:
    1. Soci Onorari: tale qualifica viene conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio degli Anziani, a quelle persone che operano in modo eccezionale nei confronti della città di Pisa e della Compagnia.
    2. Soci Ordinari: tale qualifica si ottiene tramite versamento di una quota di € 20,00, ha valenza annuale ed è rinnovabile, inderogabilmente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo.
  4. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità ed espulsione. Le dimissioni, la morosità e l'espulsione non danno alcun diritto al rimborso delle quote versate, né sul patrimonio sociale.
  5. I Soci Ordinari e Onorari hanno la facoltà di proporre in Assemblea e al consiglio direttivo iniziative, attività e argomenti di discussione che potranno essere messe ai voti alle riunioni successive.
Art.6: Censura ed espulsione dei Soci
  1. I soci, sia Ordinari che Onorari, che demeritano nei confronti della Compagnia possono avere la Censura da parte del Presidente su conforme parere del Consiglio degli Anziani.
  2. L'Espulsione può essere proposta da qualsiasi socio per indegnità e per evidente e palese ostilità alla Compagnia stessa: è presa in esame e approvata o meno dal Consiglio degli Anziani.
Art.7: Patrimonio
  1. Il patrimonio della Compagnia è formato dalle quote sociali, dai lasciti, da donazioni, erogazioni varie pubbliche e private, da immobili e mobili appartenenti alla compagnia.
  2. Il patrimonio della Compagnia è amministrato dal Consiglio degli Anziani o per esso dal Presidente.
  3. La responsabilità della Compagnia è limitata dall'ammontare del suo patrimonio.
  4. In caso di scioglimento, l'Assemblea, su proposta del Consiglio degli Anziani uscente, decide a chi devolvere il patrimonio della Compagnia.
Art.8: Organi
Sono organi della Compagnia:
  1. l'Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio degli Anziani
Art.9: Assemblea
  1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annua e da tutti i soci onorari.
  2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre, per:
    1. l'esame e l'approvazione dei bilanci;
    2. l'elezione dei componenti del Consiglio degli Anziani, quando occorre procedere al loro rinnovo;
    3. eventuali modifiche allo statuto su proposta del Consiglio degli Anziani;
    4. deliberare sul programma di massima delle manifestazioni e delle attività della compagnia;
    5. l'elezione dei Soci Onorari;
    6. discussione e approvazione delle proposte dei soci ordinari ed onorari;
  3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti;
  4. E' ammessa la delega, ma ciascun componente non potrà rappresentare più di un socio oltre se stesso;
  5. L'Assemblea viene convocata mediante invito personale, su proposta dell'Assemblea stessa precedentemente riunitasi o dal Consiglio degli Anziani.
  6. L'Assemblea può votare se è presente almeno la metà dei soci più uno; qualora tale condizione non si presentasse, il Consiglio degli Anziani potrà riservarsi il diritto di scegliere se procedere alla votazione con i soli soci presenti o il rinvio della votazione in data da stabilirsi.
  7. Può essere convocata eccezionalmente per gravi motivi, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti e paganti.
  8. L'Assemblea dei Soci può approvare variazioni della quota associativa e delle statuto della Compagnia, proposte dal Consiglio degli Anziani, con una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Art.10: Consiglio degli Anziani
  1. Il Consiglio degli Anziani è composto da 9 Soci Ordinari e/o Onorari eletti dall'Assemblea.
  2. Il Consiglio degli Anziani assegna tra i suoi undici membri le seguenti cariche il cui mandato ha durata di un anno solare: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
  3. Il Consiglio degli Anziani è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni e attività, per l'accettazione o meno dei soci nonché per la loro espulsione. Può anche proporre variazioni della quota associativa e delle statuto.
  4. I membri del Consiglio degli Anziani che non parteciperanno, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal loro incarico e sono sostituiti da coloro che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
  5. Il Consiglio degli Anziani ha il compito di accogliere le proposte dei soci e di metterle all'attenzione dell'Assemblea in modo tale che esse possano essere discusse ed eventualmente approvate attraverso la votazione.
  6. Al termine di ogni riunione del consiglio è redatto in forma scritta apposito verbale che sarà inoltre visualizzabile nell'apposita sezione del sito web www.compagniadellostilepisano.it
  7. Ogni attività o iniziativa svolta o patrocinata dalla compagnia deve ricevere la preventiva approvazione da parte dei membri del Consiglio degli Anziani. Non è consentito ai singoli soci e/o consiglieri svolgere attività in nome e per conto della compagnia senza esserne preventivamente autorizzati.
Art.11: Presidente e Vice Presidente
  1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio degli Anziani; cura l'osservanza delle deliberazioni prese; adottai provvedimenti d'urgenza nel caso in cui si rendano necessari, riferendo immediatamente al Consiglio Direttivo; rappresenta la Compagnia di fronte ai terzi ed in giudizio.
  2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art.12: Segretario
Il Segretario è l'organo esecutivo della Compagnia; redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; custodisce i documenti; cura la convocazione degli organi nonché l'aggiornamento del ruolo completo dei soci; provvede all'applicazione di quanto disposto dall'Assemblea, dal Consiglio degli Anziani e dal Presidente.
Art.13: Tesoriere
Il Tesoriere ha l'incarico di provvedere alla riscossione delle quote da versarsi ai soci, nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi della Compagnia.
Art.14: I dati personali
Tutto ciò che concerne la gestioni dei date degli associati è garantito sotto il profilo della tutela della Privacy, ex d. Lgs. n°196 del 2003, in riferimento particolare all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 13.
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